di Asse Antimperialista
Il recente accoglimento da parte della Corte di Cassazione del ricorso relativo al riesame disposto dal tribunale di Genova sull’arresto di Mohammad Hannoun e degli altri tre indagati detenuti, impone una riflessione politica seria e non eludibile su un punto particolarmente delicato: il presunto utilizzo, nel procedimento, di fonti riconducibili all’intelligence israeliana.
L’eventuale ricorso a informazioni provenienti da apparati di intelligence stranieri, soprattutto in assenza di piena trasparenza e verificabilità, rischia non solo di compromettere il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio, cardini irrinunciabili dello stato di diritto, ma aprirebbe interrogativi profondi sulla tenuta delle garanzie giurisdizionali, sull’autonomia del nostro sistema giudiziario e di più sul riconoscimento della nostra stessa sovranità.
Non si tratta di mettere in discussione la cooperazione internazionale, che è spesso necessaria nella lotta a fenomeni complessi, ma di chiarire con assoluta fermezza quali siano i limiti entro cui tali collaborazioni possono incidere su procedimenti che comportano restrizioni della libertà personale.
In democrazia, e nel tanto anelato giusto processo, nessuna prova può sottrarsi al vaglio delle parti, né può fondarsi su circuiti opachi o sottratti al controllo giurisdizionale. Mai.
La decisione della Corte di Cassazione richiama implicitamente questo nodo: la necessità che ogni atto processuale sia fondato su elementi acquisiti secondo regole certe, verificabili e rispettose dei diritti fondamentali. In mancanza di tali condizioni, il rischio è quello di introdurre pericolosi precedenti, in cui un liberticidaconcetto di sicurezza viene anteposto alle garanzie senza un adeguato bilanciamento. In cui i diritti fondamentali vengono esposti pericolosamente alla mercè di torbidi sistemi di potere.
È quindi indispensabile che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Le istituzioni competenti chiariscano se e in che misura informazioni di intelligence straniera siano state utilizzate, se e con quali modalità siano state acquisite e con quali garanzie siano state offerte alla difesa per poterne verificare l’attendibilità.
La forza di uno Stato democratico non si misura nella durezza delle sue decisioni, ma nella correttezza delle sue procedure. E su questo terreno nessuna ambiguità può essere ammessa.
Vedremo come si pronuncerà sul rinvio il Tribunale di Genova. Possiamo tuttavia già dire che, anche indipendentemente dalle ragioni che orienteranno il nuovo organo giudicante, e dai prossimi esiti, resta politicamente ineludibile e irrinunciabile l’analisi chiara e netta dell’utilizzo delle fonti di prova, la loro acquisizione, il loro inserimento nelle dinamiche democratiche del processo penale italiano, in nessun modo subordinabili alle logiche di compiacenti apparati di potere, già tristemente note per la loro supina e complice accondiscendenza al governo israeliano.
Asse Antimperialista
16 aprile 2026
