Approvato dalla II. Assemblea Nazionale del Fronte del Dissenso, Chianciano Terme 29-30 marzo 2025
Indice
I. Preambolo
II. Gli scopi e le finalità del Fronte del Dissenso
III. Il funzionamento interno
IV. L’adesione al Fronte del Dissenso
V. Diritti e doveri degli iscritti
VI. Struttura ed organi del Fronte del Dissenso
VII. Le Sezioni
VIII. Le Assemblee ed i Direttivi regionali (DR)
IX. L’Assemblea nazionale
X. Il Direttivo nazionale (DN)
XII. La Commissione di Garanzia (CG)
XIII. Le modifiche dello Statuto
I. Preambolo
L’umanità è ad una svolta. Mentre il capitalismo cerca di uscire dalla sua crisi con il salto di specie del transumanesimo e del cybercapitalismo, la lotta per i nuovi assetti planetari assume sempre più la forma della guerra guerreggiata. Il combinato disposto di queste due tendenze ci consegna un angosciante futuro, con il duplice attacco all’essere umano in quanto tale, ed alla società come luogo in cui costruire e tutelare il bene comune. Questo attacco sta già dando luogo ad una potente svolta autoritaria, tanto più pericolosa perché frutto dell’incontro tra vecchie concezioni reazionarie di ritorno e nuove visioni, altrettanto autoritarie, ma mascherate dal falso progressismo fondato sul dominio di una tecnoscienza asservita ai padroni del mondo.
Si potrà contrastare questo sbocco incombente solo con la politica, non con il suo abbandono. Gli uomini sono artefici della loro storia. E si dà un senso alla storia mettendosi in gioco, partecipando alla lotta politica in prima persona e in maniera organizzata. E’ questo il terreno fondamentale in cui gli esseri umani, collettivamente, confrontano le loro idee, lottanoper superare gli antagonismi e per realizzare i loro fini nell’ambito di una visione del mondo condivisa.
Infatti: «L’essere umano non è una autistica monade, come lo concepisce l’individualismo liberale, né una irrilevante particella della collettività come l’ha trattato il comunismo novecentesco. E’ invece una persona, vincolata da coessenziali legami di solidarietà con tutte le altre, la quale non può quindi prescindere, per realizzare se stessa e i propri bisogni, dal relazionarsi col prossimo, cosicché il tutto si rispecchia nell’uno (la molteplicità nell’unità) e viceversa». (Dal Manifesto del Fronte del Dissenso)
II. Gli scopi e le finalità del Fronte del Dissenso
(1) Il Fronte del Dissenso (FDD) è un movimento politico nato nel contesto generale descritto nel preambolo. Esso si pone fondamentalmente due obiettivi: a) quello di costruire gli strumenti per agire politicamente e resistere all’attacco dei dominanti; b) quello di elaborare una visione ed una strategia alternativa all’altezza delle sfide della nostra epoca.
Come recita il Manifesto del FDD: «L’umanità ha bisogno, tanto più in questa turbolenta fase di transizione tra un’epoca e l’altra, di darsi una diversa rotta di navigazione, quindi di timonieri che la conducano verso un futuro opposto a quello che vogliono le oligarchie dominanti e i loro ideologi».
(2) Il Fronte del Dissenso promuove una cultura politica di azione e di partecipazione alla vita democratica, come garanzia e strumento per l’affermazione della sovranità popolare e per fermare l’attuale deriva autoritaria.
Il Fronte del Dissenso sostiene ed incoraggia tutti gli organismi unitari che, a vari livelli, si battono per queste stesse finalità.
(3) Il Fronte del Dissenso contrasta con forza la diffusa tendenza al leaderismo ed ai “partiti personali”. L’attività di ogni organismo del Fronte è improntata al metodo del lavoro collegiale.
Il FDD si organizza in modo da rendere protagonisti tutti gli aderenti, favorendone la formazione politica e la partecipazione nei propri organismi.
(4) Il simbolo del Fronte del Dissenso è l’effige dell’Italia Turrita, in blu su sfondo bianco, al di sopra della scritta in bianco FRONTE DEL DISSENSO in maiuscolo su rettangolo rosso.
III. Il funzionamento interno
(5) Il FDD pone a base del suo funzionamento organizzativo il centralismo democratico: massima coesione e democrazia all’interno e massima unità nell’azione pubblica.
(6) Tutte le decisioni vengono adottate con voto palese a maggioranza
semplice dei presenti (salvo nel caso delle modifiche statutarie in cui è prevista la maggioranza qualificata dei due terzi), ma sempre privilegiando il metodo del consenso.
Le decisioni degli organismi dirigenti (DN e DR), nonché quelle della Commissione di Garanzia, sono valide solo in presenza del numero legale.
Ogni decisione, quale che sia il consesso, diventa vincolante per ognuno se approvata in base alle regole del presente articolo.
IV. L’adesione al Fronte del Dissenso
(7) Le adesioni al FDD sono sempre individuali. Esse vengono formalizzate attraverso l’atto di iscrizione, che implica la sottoscrizione e la condivisione del Manifesto e del Programma, nonché l’accettazione del presente Statuto.
Possono aderire al FDD tutti i residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età.
(8) La qualità di membro del FDD si acquisisce per cooptazione. La richiesta di adesione viene esaminata dalla Sezione locale, o dalla Direzione nazionale (attraverso una sua delegazione o un suo delegato) nel caso il tesserando viva in una zona in cui non esista già una Sezione. L’adesione si considera accettata se approvata a maggioranza dalla Sezione locale o dai rappresentanti della Direzione nazionale.
Il segretario della Sezione registra le adesioni e le trasmette all’incaricato della Direzione nazionale.
V. Diritti e doveri degli iscritti
(9) Ogni iscritto ha il diritto di: partecipare alla vita democratica del FDD, formulare proposte su ogni tematica politica ad ogni livello, essere costantemente informato sulle iniziative in corso, eleggere ed essere eletto negli organismi del Fronte.
Ogni iscritto ha il diritto di difendere le proprie opinioni in tutte le istanze dell’organizzazione, Assemblea nazionale compresa, e di sottoporle ai voti di quest’ultima sotto forma di tesi, risoluzioni o emendamenti. Questo diritto si situa nel quadro del pieno rispetto dello Statuto, ed in particolare degli artt. 5 e 6.
(10) Ogni iscritto ha il dovere di: cooperare all’attività dell’organizzazione, contribuire fattivamente alla sua crescita, conoscere e diffondere con ogni mezzo le sue deliberazioni, partecipare – in base alle proprie possibilità – al finanziamento della stessa.
VI. Struttura ed organi del Fronte del Dissenso
(11) Al fine di realizzare i propri obiettivi, il Fronte del Dissenso si dota dei seguenti organi:
- Le Sezioni territoriali
- L’Assemblea nazionale (AN)
- Il Direttivo nazionale (DN)
- Le Commissioni di lavoro nazionali
- Le Assemblee ed i Direttivi regionali (DR)
- La Commissione nazionale di Garanzia (CG)
VII. Le Sezioni territoriali
(12) In ogni città o zona omogenea in cui ci siano almeno 3 iscritti si deve costituire una sezione locale del FDD. La sua costituzione viene immediatamente comunicata al Direttivo nazionale.
(13) La Sezione è l’istanza basilare del FDD. È un’unità di lavoro e di discussione che organizza l’attività pubblica regolare mettendo in pratica le decisioni dell’Assemblea nazionale e le deliberazioni del Direttivo nazionale.
La Sezione è sovrana nel decidere le modalità con cui applicare le decisioni di cui sopra.
(14) Oltre a quanto contemplato dall’art. 13, la Sezione sviluppa la propria attività intervenendo sulle principali tematiche presenti nel proprio ambito territoriale, sempre collegando l’attività locale con la visione e le linee programmatiche nazionali.
(15) La Sezione elegge un proprio segretario ed è tenuta a svolgere con regolarità le proprie riunioni. Il segretario convoca e presiede le riunioni, propone l’ordine del giorno e coordina l’attività, sempre ricercando il massimo coinvolgimento del maggior numero dei propri membri.
Il segretario (od un suo delegato) provvede alla tenuta del registro degli iscritti ed a quanto previsto dall’art. 8.
(16) Prima dell’Assemblea nazionale, la Sezione è tenuta a svolgere la propria riunione plenaria dedicata alla discussione collettiva dei documenti in discussione.
La Sezione partecipa, con i propri iscritti, all’Assemblea regionale incaricata di eleggere i delegati all’Assemblea nazionale.
Nelle regioni dove esista una sola Sezione, la riunione della stessa assume i poteri dell’Assemblea regionale.
(17) La Sezione ha potere di sanzione (artt. 32-33-34-35), tranne l’espulsione che per essere esecutiva dev’essere approvata dal Direttivo nazionale.
VIII. Le Assemblee ed i Direttivi regionali
(18) L’Assemblea regionale (AR) è costituita dall’insieme degli iscritti di ogni regione.
L’AR, convocata dal Direttivo regionale (DR), decide sulle questioni di rilevanza regionale (campagne, iniziative, elezioni regionali).
L’AR si riunisce sempre nella fase preparatoria dell’Assemblea nazionale, di cui elegge i delegati di propria competenza.
L’AR elegge il Direttivo Regionale.
(19) Il DR, che si riunisce con regolarità, svolge le seguenti funzioni: a) attuazione delle decisioni assunte dall’AR, b) attuazione delle decisioni dell’AN e delle deliberazioni del DN, c) coordinamento delle attività delle sezioni, d) promozione dell’intervento del FDD sulle tematiche aventi rilevanza regionale, e) cura dei rapporti politici a livello regionale.
Il DR elegge al proprio interno un coordinatore.
IX. L’Assemblea nazionale (AN)
(20) L’Assemblea nazionale è la massima istanza del FDD. Essa ne stabilisce gli orientamenti politici e le decisioni organizzative, elegge il Direttivo nazionale e la Commissione di Garanzia, esercita i poteri in materia statutaria sulla base di quanto previsto dall’art. 40.
Il Direttivo nazionale è sciolto all’apertura dell’Assemblea nazionale.
(21) L’Assemblea nazionale è composta dai delegati eletti dalle Assemblee regionali in base a quanto statuito dagli art. 16 e 18.
(22) L’Assemblea nazionale ordinaria viene convocata dal Direttivo nazionale, di norma con cadenza annuale. La sua convocazione deve essere comunicata con almeno due mesi di anticipo alle sezioni, sottoponendo agli iscritti i documenti proposti alla discussione al massimo trenta giorni prima.
(23) Su proposta del Direttivo nazionale uscente l’Assemblea nazionale, all’inizio dei suoi lavori, elegge una Presidenza che regolerà lo svolgimento della stessa. Tenendo conto dell’ordine del giorno proposto dal Direttivo nazionale uscente, l’Assemblea nazionale decide sovranamente sia sull’ordine del giorno che sulle modalità dei lavori.
(24) Nell’Assemblea nazionale solo i delegati, eletti con le modalità di cui all’art. 27, hanno diritto di voto deliberativo.
Possono assistere all’AN, ma senza diritto di voto, tutti gli iscritti al FDD, nonché i simpatizzanti indicati dalle relative sezioni territoriali.
Possono altresì assistere ai lavori dell’AN, in veste di osservatori e su invito del DN, eventuali rappresentanti di altre organizzazioni.
(25) Ove ne ricorra l’esigenza, il Direttivo nazionale ha la facoltà di convocare un’Assemblea nazionale straordinaria. In questo caso il DN è tenuto ad informarne tempestivamente tutti gli iscritti.
Un’Assemblea nazionale straordinaria può svolgersi ove essa sia richiesta da almeno un terzo dei membri, o da almeno un terzo delle sezioni del FDD.
X. Il Direttivo nazionale
(26) Il Direttivo nazionale è eletto dall’Assemblea nazionale e dispone, nel quadro del presente Statuto, di tutti i suoi poteri, fatta eccezione per quelli in materia statutaria (art. 40) che restano di esclusiva competenza dell’AN.
Il Direttivo nazionale esercita i poteri sanzionatori, come previsto dagli artt. 32-33-34-35.
Il DN si riunisce di norma con cadenza settimanale e tiene i verbali delle sue sedute.
Le riunioni del DN vengono convocate dalla Segreteria, che ne propone l’ordine del giorno.
Il Direttivo nazionale è tenuto ad informare tempestivamente le sezioni e (tramite di esse) gli iscritti delle decisioni prese.
(27) Il Direttivo nazionale applica e sviluppa gli orientamenti sanciti dall’Assemblea nazionale. Nell’adempimento di questo compito, di cui renderà conto all’Assemblea nazionale successiva, e nel rispetto del presente Statuto, il DN svolge funzioni di indirizzo generale, propone le campagne nazionali, cura gli organi di informazione centrali del FDD, prende posizione sulle principali questioni politiche nazionali ed internazionali, sviluppa le relazioni politiche a questi stessi livelli.
Alla scadenza prevista, il DN convoca l’Assemblea nazionale ordinaria (art. 22), ne propone l’ordine del giorno nonché la presidenza (art. 23), ed indica il rapporto iscritti/delegati che andrà a comporre l’AN.
In occasione di eventi di particolare importanza, od in presenza di questioni e/o divergenze politiche comunque rilevanti, il DN può convocare un’assemblea nazionale straordinaria del movimento.
(28) Il Direttivo nazionale ha il potere di cooptazione quando taluno dei membri regolarmente eletti sia permanentemente impossibilitato a farne parte.
Il DN ha altresì la facoltà di sostituire un membro nel caso in cui questo manchi ad almeno tre riunioni consecutive dell’organismo senza darne giustificato motivo.
(29) Alle riunioni del DN partecipano di diritto i 3 membri della Commissione di Garanzia (art. 36). Questi hanno diritto di parola ma non di voto deliberativo.
Il DN può invitare alle sue sessioni, in veste di osservatori, singoli militanti che hanno automaticamente diritto di parola ma non di voto deliberativo.
(30) Il Direttivo nazionale elegge al suo interno un Segretario, un Tesoriere ed una Segreteria.
Il DN attribuisce al proprio interno tutte le altre funzioni necessarie allo svolgimento del proprio ruolo. A tale proposito, il DN definisce quali Commissioni di lavoro istituire.
Ogni Commissione di lavoro nomina al suo interno un responsabile.
(31) Compito delle Commissioni di lavoro, di cui possono far parte membri del FDD esterni al DN, è quello di sviluppare l’analisi ed approfondire le varie tematiche; proporre documenti e prese di posizione; dare impulso all’iniziativa politica a tutti i livelli.
Le Commissioni si relazionano direttamente al DN.
Ogni commissione, tramite il suo responsabile, può organizzare incontri con soggetti esterni al Fronte, ma utili allo svolgimento dei propri compiti.
XI. Le sanzioni
(32) Il boicottaggio dell’organizzazione e delle sue decisioni, la messa in atto di condotte lesive dell’integrità e dell’immagine della stessa, la violazione delle norme del presente Statuto, comportano delle sanzioni disciplinari.
Hanno poteri di sanzione le Sezioni, il Direttivo e l’Assemblea nazionale.
Ogni iscritto può richiedere provvedimenti sanzionatori.
Alle sanzioni si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi in questione per via non amministrativa.
Le decisioni sanzionatorie devono essere sempre proporzionate, fondate e circostanziate.
(33) Le sanzioni previste sono: il richiamo formale, la sospensione temporanea, l’espulsione. Il richiamo formale è la stigmatizzazione dell’operato di un membro che abbia disatteso i suoi impegni o violato in modo non grave il centralismo democratico contravvenendo alle norme dello Statuto. La sospensione toglie temporaneamente i diritti statutari all’iscritto che abbia violato seriamente lo Statuto o abbia ostacolato nell’attività esterna le decisioni collettivamente adottate. L’espulsione è una misura che colpisce colui che abbia commesso violazioni estremamente gravi e non contempla la riammissione nei ranghi dell’organizzazione.
(34) Hanno poteri di sanzione le Sezioni ed il Direttivo nazionale. Le Sezioni esercitano tali poteri al proprio interno, il Direttivo nazionale esamina e decide sugli eventuali ricorsi, avvalendosi nel caso dei poteri di investigazione e del parere della Commissione di Garanzia.
Il DN può proporre, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, l’adozione di sanzioni nei confronti di propri membri, sempre in base a quanto disposto dall’art. 32. In tal caso il provvedimento sanzionatorio diventerà definitivo solo dopo il pronunciamento confermativo della Commissione di Garanzia, in mancanza del quale – trascorsi 30 giorni – il provvedimento decade.
Ogni iscritto ed ogni organo del FDD può rivolgersi alla CG per segnalare possibili casi di violazione dello Statuto e per richiedere eventuali provvedimenti sanzionatori.
(35) Ogni sanzione, immediatamente effettiva all’atto della sua adozione, può essere appellata davanti al Direttivo nazionale entro un mese. Il DN, anche avvalendosi del parere della CG, dovrà pronunciarsi definitivamente entro due mesi dalla presentazione del ricorso.
L’iscritto sottoposto a provvedimento disciplinare, che deve conoscere tempestivamente i fatti che gli vengono addebitati, possiede tutti i diritti tipici della difesa ed ha diritto ad essere presente alla riunione dell’organo che esamina il suo caso.
XII. La Commissione di Garanzia
(36) L’Assemblea nazionale elegge una Commissione di Garanzia, di norma composta da tre membri. Questi ultimi vengono individuati tra gli attivisti più esperti, con una militanza di almeno due anni.
I membri della CG partecipano come invitati permanenti alle riunioni del Direttivo nazionale. Essi dispongono del diritto di parola, ma non di quello di voto.
(37) La CG è garante del rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto da parte di tutti gli iscritti e di tutti gli organismi, Direttivo nazionale compreso. Eletta dall’Assemblea nazionale, rende conto della sua attività all’Assemblea successiva.
Possono rivolgersi alla Commissione tutti gli iscritti e tutti gli organi del FDD.
(38) La Commissione di Garanzia ha poteri istruttori e di investigazione illimitati ed ogni iscritto, o organismo, sono tenuti a recarsi alle sue eventuali convocazioni e ad assecondare la sua attività.
La CG non ha poteri sanzionatori (vedi art. 32). La Commissione sottopone le sue conclusioni, espresse in forma analitica e chiara, agli organi del FDD che ne hanno richiesto l’intervento per consentire loro di emettere un giudizio o una sanzione sulla base di un rigoroso accertamento dei fatti.
(39) Le conclusioni della CG non sospendono l’esecuzione di una sanzione, ma nel caso in cui le suddette conclusioni si opponessero a quelle degli organismi sanzionanti, il contenzioso sarà risolto dall’Assemblea nazionale sulla base di due rapporti, uno della Commissione e l’altro dell’organismo sanzionante.
XIII. Le modifiche dello Statuto
(40) Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall’Assemblea nazionale, con una decisione a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Per essere discusse, le proposte di modifica devono pervenire da almeno il 25% dei delegati, o da almeno il 40% dei componenti del DN uscente.